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Quante ferie matura un dipendente

Il D.Lgs. 66/2003 (art. 10) garantisce a ogni lavoratore dipendente almeno 4 settimane di ferie retribuite all'anno. In pratica: 26 giorni lavorativi su settimana di 6 giorni, oppure 20 giorni su settimana di 5 giorni. Questo è il minimo di legge. Molti CCNL prevedono giorni aggiuntivi — e a questi si sommano i permessi ROL e le ex festività, che portano il totale dei giorni di assenza retribuita ben oltre le 4 settimane.

Ferie per CCNL: quanti giorni spettano

Ogni contratto collettivo ha le proprie regole. La tabella mostra ferie, permessi ROL e ex festività per i principali CCNL — i dati corrispondono a quelli usati dal calcolatore Fyscal.

ROL e ferie: la differenza

Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione). I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e le ex festività, invece, possono essere monetizzati — cioè pagati al posto di essere fruiti, anche durante il rapporto di lavoro.

Come si maturano le ferie

Le ferie maturano ogni mese di lavoro effettivo, in proporzione: lavorando almeno 15 giorni nel mese, si matura 1/12 del monte ferie annuo.

Le ferie maturano anche durante: - Malattia (entro il periodo di comporto) - Maternità obbligatoria - Infortunio sul lavoro - Ferie stesse (le ferie continuano a maturare anche in ferie) - Congedo matrimoniale Le ferie restano ferme durante: - Aspettativa retribuita - CIG a zero ore - Assenza ingiustificata - Sospensione disciplinare

Quanto vale un giorno di ferie

Il valore di un giorno di ferie dipende dalla tua retribuzione giornaliera: Valore giorno ferie = Retribuzione lorda mensile ÷ divisore convenzionale Il divisore è 26 (settimana di 6 giorni) o 22 (settimana di 5 giorni), secondo il tuo CCNL.

Ferie non godute: pagamento e limiti

Il principio è chiaro: le ferie vanno godute, mai pagate durante il rapporto di lavoro. Il datore è tenuto a farle fruire perché le ferie tutelano la salute del lavoratore (art. 36 Costituzione). I permessi ROL e le ex festività, invece, possono essere monetizzati anche in costanza di rapporto.

Alla cessazione del rapporto di lavoro

Al momento delle dimissioni, del licenziamento o della scadenza del contratto, le ferie maturate e non godute vengono pagate nell'ultima busta paga come "indennità sostitutiva delle ferie". La formula: Indennità ferie = Giorni di ferie residue × Valore giornaliero

Esempio: RAL 30.000€, 12 giorni di ferie residue

Esempio pratico — RAL 30.000€, mensilità ÷ 22 giorni lavorativi: Valore giornaliero: 2.308 ÷ 22 = 104,90€ Indennità ferie: 12 × 104,90€ = 1.258,80€ lordi Dopo contributi INPS (9,19%) e IRPEF (aliquota marginale 33%), il netto è circa 766€.

Tassazione delle ferie non godute

L'indennità sostitutiva delle ferie è reddito da lavoro dipendente a tutti gli effetti. La tassazione è ordinaria: contributi INPS + IRPEF a scaglioni. Le ferie non godute non beneficiano della tassazione separata (a differenza del TFR).

L'aliquota marginale dipende dal reddito complessivo annuo. Per RAL intorno ai 30.000€, l'aliquota marginale IRPEF è del 33%. Con RAL fino a 28.000€ si applica il 23%.

Contributi INPS sulle ferie non godute: la scadenza

Anche se le ferie residue non vengono fruite, il datore ha l'obbligo di versare i contributi INPS allo scadere dei 18 mesi dalla maturazione (Circolare INPS n. 136/2007). Il versamento avviene tramite il modello F24, con competenza il mese di scadenza. Se le ferie vengono poi godute, il datore può recuperare i contributi versati.

Scadenza delle ferie: i termini di legge

Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce termini precisi per la fruizione delle ferie:

Esempio pratico: ferie maturate nel 2026

Prime 2 settimane: entro il 31 dicembre 2026 Restanti 2 settimane: entro il 30 giugno 2028 Se il datore non le fa godere entro i termini, scattano sanzioni e l'obbligo di versare i contributi INPS sulle ferie residue.

Sanzioni per il datore di lavoro

Se il datore non consente la fruizione delle ferie nei termini di legge, l'art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003 (modificato dalla L. 183/2010) prevede:

Ferie e dimissioni: cosa sapere

Ferie durante il preavviso

Il datore ha la facoltà di far godere le ferie residue durante il periodo di preavviso, ma le ferie godute in preavviso non lo prolungano. Se le ferie residue eccedono il preavviso, la differenza viene liquidata come indennità sostitutiva nell'ultima busta paga.

Come si vedono le ferie residue

Le ferie residue sono indicate nella busta paga, nella sezione in basso che riporta: - Ferie maturate (anno corrente + anni precedenti) - Ferie godute - Ferie residue Per capire tutte le voci della busta paga, leggi la guida alla lettura della busta paga.

Ferie nel part-time

Nel part-time orizzontale (meno ore al giorno, tutti i giorni), le ferie sono uguali al full-time in termini di giorni — il valore giornaliero è proporzionato all'orario. Nel part-time verticale (alcuni giorni a settimana), le ferie sono proporzionate ai giorni lavorati:

Prescrizione delle ferie: 10 anni

Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si prescrive in 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo significa che un ex dipendente ha fino a 10 anni per reclamare il pagamento delle ferie residue non liquidate. Le ferie minime (4 settimane) sono un diritto irrinunciabile: il lavoratore le mantiene sempre, anche con un accordo scritto diverso. Solo i giorni aggiuntivi previsti dal CCNL possono essere oggetto di monetizzazione anticipata.

Domande frequenti

Il datore ha il potere di determinare il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e delle preferenze del lavoratore. La comunicazione avviene con congruo preavviso. Per le prime 2 settimane, il lavoratore può chiedere che siano consecutive.

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Aggiornato il 3 marzo 2026

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