Approfondimenti
La regola è semplice: bollo da 2 € sulle operazioni senza IVA quando l'importo supera 77,47 €.
| Caso | Bollo |
|---|---|
| Fattura forfettario oltre 77,47 € | Sì, 2 € |
| Fattura forfettario fino a 77,47 € | No |
| Fattura esente IVA (art. 10) oltre 77,47 € | Sì, 2 € |
| Fattura fuori campo IVA oltre 77,47 € | Sì, 2 € |
| Fattura con IVA ordinaria | No |
| Fattura mista: quota senza IVA oltre 77,47 € | Sì, 2 € |
Conta solo la quota non assoggettata a IVA. Il bollo scatta oltre 77,47 €, non a pari soglia.
Da dove arriva la soglia e come si applica.
Solo sulle operazioni senza IVA
Il bollo da 2 € riguarda le fatture che non espongono IVA: regime forfettario, operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72), fuori campo IVA e non imponibili. Sulle fatture con IVA ordinaria non si applica.
Oltre 77,47 €, non a pari
A 77,47 € esatti il bollo non è dovuto; da 77,48 € sì. Nelle fatture miste si guarda solo la somma delle voci senza IVA: se quella supera 77,47 €, il bollo è dovuto anche se il totale fattura è composto in gran parte da voci con IVA.
È l'obbligo che riguarda più freelance: le fatture forfettarie sono sempre senza IVA.
Bollo su ogni fattura oltre 77,47 €
Il forfettario applica il bollo da 2 € su ogni fattura di importo superiore a 77,47 €. Sotto soglia non è dovuto.
Il bollo riaddebitato fa reddito
Se il forfettario riaddebita i 2 € al cliente, quell'importo concorre a formare il reddito (e il fatturato rilevante ai fini della soglia degli 85.000 €), secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Nella fattura elettronica non si applica fisicamente nessuna marca.
Assolvimento virtuale
Si valorizza il campo “Dati Bollo” nel file XML della fattura. L'Agenzia delle Entrate calcola l'imposta dovuta in base alle fatture trasmesse e predispone l'avviso di pagamento trimestrale.
Niente marca cartacea
La vecchia marca adesiva resta solo per i documenti cartacei (alcune ricevute, quietanze): nella fatturazione elettronica tutto avviene in modo digitale e cumulativo.
Il bollo delle fatture elettroniche si paga per trimestre.
| Trimestre | Scadenza 2026 |
|---|---|
| 1° trimestre (gen-mar) | 1 giugno 2026 |
| 2° trimestre (apr-giu) | 30 settembre 2026 |
| 3° trimestre (lug-set) | 30 novembre 2026 |
| 4° trimestre (ott-dic) | 1 marzo 2027 |
Se l'imposta del trimestre è sotto i 5.000 € si può differire al trimestre successivo. Pagamento via PagoPA dell'Agenzia delle Entrate o F24.
Se versi con F24, ogni trimestre ha il suo codice tributo. Dimenticare il bollo costa caro: meglio regolarizzare subito.
| Trimestre | Codice tributo |
|---|---|
| 1° trimestre | 2521 |
| 2° trimestre | 2522 |
| 3° trimestre | 2523 |
| 4° trimestre | 2524 |
| Sanzioni | 2525 |
| Interessi | 2526 |
Omesso versamento: sanzione e ravvedimento
L'omesso o tardivo versamento del bollo comporta una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta. Per le fatture elettroniche l'Agenzia delle Entrate calcola in automatico imposta e sanzioni e invia un avviso. Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta proporzionale al ritardo.